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Dirigenti con delega di funzioni

Il D.Lgs. 81 definisce all’ art. 2 lett. D la figura del Dirigente come persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all’attività lavorativa e vigila su di essa.

Per poter esercitare tali funzioni è necessaria la delega da parte del Datore di Lavoro.
La Delega di funzioni è un atto giuridicamente rilevante ed esso è disciplinato dall’ art. 16 del D.L.vo 81

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

che essa risulti da atto scritto recante data certa e che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2.  Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3.  La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Il Dirigente delegato svolge tutte le attività e promuove tutte le iniziative in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto disposta dal D.L.vo 81 eccetto le funzioni di cui all’ art. 17 non delegabili da parte del Datore di Lavoro.
Ricordiamo che i corsi sono organizzati ed erogati ai sensi dell Art. 37 in collaborazione con Organismo Paritetico.

I NOSTRI CORSI SONO PROGETTATI E VALIDATI DA ENTE BILATERALE NAZIONALE COME PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008
GLI ATTESTATI RILASCIATI SONO VALIDI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

Informazioni
Trascorse le ore previste per la formazione l’utente dovrà superare i test di valutazione per ottenere l’attestato. Il tutor sarà a disposizione del candidato in qualsiasi momento per eventuali spiegazioni. Qualora il candidato non riuscisse a superare il test di valutazione riceverà assistenza immediata dal tutor e potrà riprovare ad eseguire il test dopo 24H.

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