Verifica impianti industriali
Il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
Entrata in vigore il 23/01/2002.
La norma si applica a tutte le attività artigianali, industriali, commerciali, in cui vi è la presenza di lavoratori subordinati e/o equiparati (DLgs 81/2008). Sono equiparati: i soci di lavoro, i soci di cooperative, gli allievi/studenti di scuole di ogni ordine e grado, ecc.
Il datore di lavoro deve inviare all’ I.S.P.E.S.L. e all’ A.S.L. (o A.R.P.A.) o al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive), la Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della D.M. 22/01/2008 n. 37 entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto.
La Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore costituisce di fatto l’omologazione dell’impianto. Il datore di lavoro è tenuto ad eseguire la regolare manutenzione ed i controlli periodici sugli impianti (DLgs 81/2008 art. 80). Nel caso di impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione la prima verifica deve essere effettuata obbligatoriamente dall’ ASL (o ARPA) e vale come omologazione dell’impianto.